Autorizzazioni paesaggistiche
Tutte le pratiche paesaggistiche devono essere corredate di Relazione Paesaggistica ( da inserire come "altro") " così come indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, che dovrà tener conto sia dello stato dei luoghi prime dell’esecuzione delle opere, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento.
Presentazione digitale delle pratiche edilizie
Nelle zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 gli interventi, qualora determinino modifiche all’aspetto esteriore degli immobili, necessitano di autorizzazione paesaggistica. L’interessato può presentare istanza di autorizzazione allo Sportello Unico per l’Edilizia, mediante procedimento telematico, utilizzando le form online specifiche.
L'Autorizzazione Paesaggistica per le trasformazioni in zona tutelata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, come stabilito dall’art. 146, D.Lgs. n. 42/04, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
In base alla tipologia di intervento è necessario presentare una specifica richiesta di autorizzazione.
Con l'entrata in vigore del DPR 31/2017 si è verificato un riordino delle tipologie di procedimento paesagggistico:
Autorizzazione paesaggistica semplificata, per interventi di lieve entità, come da allegato B della normativa.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria, per gli interventi di maggior impatto.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere già realizzate in difformità o assenza dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano effetti eccedenti a quanto indicato al comma 4 dell’art. 167 e al comma 1-ter dell’art. 181, D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.